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Nuove disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (D.L. 4 febbraio 2022. 5)

Circolare N°: 
135
Data di emissione: 
05/02/2022

Oggetto: Nuove disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (D.L. 4 febbraio 2022. 5)

Si allega alla presente, per opportuna conoscenza di tutti gli interessati, il D.L. 4 febbraio 2022 n. 5 pubblicato su G.U. n 29 e la circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022.

Di seguito i passaggi più importanti per la comunità scolastica:

Art. 1.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19

1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. «la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo»;
  2. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
  3. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza

1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

     «7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull’autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.».

Vedi circolare del M.S. allegata

                                                              

OMISSIS

 

Art. 6.

Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

  1. Ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:
  1. nelle scuole primarie:
  • fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

  • con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

  1. nelle scuole secondarie di primo grado
  • con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
  • con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Con 5 o più casi nella scuola primaria, e con 2 o più casi positivi nella scuola secondaria, ai bambini e agli alunni del gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020. L’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.   

  1. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, e lettera c), numero 2), può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L’applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell’aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

  1. L’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

 

 

CIÒ PREMESSO e in attesa di eventuali disposizioni da parte degli organi competenti, si comunica che da lunedì 7 febbraio 2022 verranno applicate le nuove disposizioni su esposte e che:

  1. Gli alunni delle classi di scuola primaria già in quarantena e/o in testing T0 e T5 riprendono la frequenza con orario regolare, senza obbligo di effettuazione del tampone se asintomatici, nonché senza autodichiarazioni e/o certificazione medica.  Gli alunni dovranno dotarsi di mascherine FFP2 (fino a che non perverranno quelle già ordinate dalla scuola) che indosseranno fino al decimo giorno successivo alla data di inizio della sorveglianza indicata nella disposizione di testing o di quarantena inviata dalla ASL.
  2. Gli alunni delle classi di scuola secondaria di I grado che sono in quarantena differenziata o generalizzata all’intera classe proseguono secondo le disposizioni già ricevute per quanto riguarda i vaccinati i guariti da meno di 120 giorni e i vaccinati con dose booster. Gli altri abbreviano la quarantena e la DDI a 5 giorni al termine dei quali rientrano in classe con il test antigenico o molecolare con esito negativo.

Pertanto gli alunni possono riprendere la frequenza ad eccezione di quelli con tampone positivo e con sintomatologie respiratoria e temperatura superiore a 37,5.

 

Eventuali situazioni specifiche saranno comunicate ai genitori delle classi interessate tramite R.E. o comunicazioni mail.

 

 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Coniglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

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