Oggetto: Nuove disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (D.L. 4 febbraio 2022. 5)
Si allega alla presente, per opportuna conoscenza di tutti gli interessati, il D.L. 4 febbraio 2022 n. 5 pubblicato su G.U. n 29 e la circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022.
Di seguito i passaggi più importanti per la comunità scolastica:
Art. 1.
Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19
1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 2.
Ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza
1. All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull’autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.».
Vedi circolare del M.S. allegata
OMISSIS
Art. 6.
Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;
Per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Con 5 o più casi nella scuola primaria, e con 2 o più casi positivi nella scuola secondaria, ai bambini e agli alunni del gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020. L’accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
4. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, e lettera c), numero 2), può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L’applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell’aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.
CIÒ PREMESSO e in attesa di eventuali disposizioni da parte degli organi competenti, si comunica che da lunedì 7 febbraio 2022 verranno applicate le nuove disposizioni su esposte e che:
Pertanto gli alunni possono riprendere la frequenza ad eccezione di quelli con tampone positivo e con sintomatologie respiratoria e temperatura superiore a 37,5.
Eventuali situazioni specifiche saranno comunicate ai genitori delle classi interessate tramite R.E. o comunicazioni mail.
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CIRC.N135 NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE | 564.31 KB |
Circolare Ministero della Salute 4 febbraio 2022 | 548.96 KB |
Decreto Legge 4 febbraio 2022 | 159.88 KB |
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