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USCITA AUTONOMA ALUNNI NUOVI ISCRITTI A.S.2022-2023

Contenuto in: 
Circolare N°: 
18
Data di emissione: 
12/09/2022

Ai genitori/tutori e /o affidatari alunni iscritti classi prime scuola Secondaria prime

Nuovi iscritti classi seconde e terza scuola secondaria di primo grado

Ai docenti

Al personale ATA scuola secondaria di primo grado

Al sito/R.E.

 

 

 

OGGETTO: USCITA AUTONOMA ALUNNI NUOVI ISCRITTI A.S.2022-2023

 

 

Cari genitori,

l’art.19 bis del D.L. n.148 del 16-10-2017 (legge finanziaria 2018), convertito nella Legge n.172 del 4-12-2017, innovando dal punto di vista normativo in materia di disciplina dell’uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, così statuisce:

 

   «Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

  1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
  2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche”.

 

Alla luce della normativa citata, pertanto, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari hanno facoltà di autorizzare la Scuola a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

I genitori che non avessero compilato il modulo per l’uscita autonoma al momento dell’iscrizione dovranno produrre alla scuola l’autorizzazione all’uscita autonoma del proprio figlio/a al termine delle lezioni compilando l’apposito modulo allegato alla presente.

Si rammenta che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sui genitori, i quali sono chiamati a valutare il grado di autonomia del proprio figlio e il contesto ambientale del territorio relativo al tragitto da scuola a casa.

 

L’autorizzazione al rientro autonomo presso la propria abitazione rilasciata dalla famiglia alla scuola diventa pertanto un atto formale e deve essere redatta dai genitori in modo corretto e completo. Sono tre gli elementi rilevanti ai fini dell’autorizzazione che, secondo la norma vigente,

devono essere tenuti presenti da parte dei genitori: l’età degli alunni, il loro grado di autonomia, e       il contesto (da intendere come complessità del tragitto scuola casa).

 

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato da entrambi i genitori/tutori dell’alunno e consegnato, il primo giorno di scuola, il 14 settembre 2022 al docente della prima ora, che provvederà alla raccolta dei moduli in oggetti.

L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Si puntualizza che l’autorizzazione vale esclusivamente, ai sensi della suddetta normativa per  l’uscita al termine delle lezioni (antimeridiane e pomeridiane) anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività previste dal PTOF, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo) esse terminassero in orari diversi da quelli ordinari, previa informativa alle famiglie.

Nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell’istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro maggiorenne da loro delegato.

Inoltre, si ricorda  che la scuola si riserva di revocare l’autorizzazione all’ uscita autonoma in caso di comportamenti non consoni da parte dell’alunno a quanto dettato sempre dallo stesso Regolamento d’Istituto e nel caso di comportamenti immaturi.

Nulla è innovato in merito alla richiesta di uscita anticipata dalle lezioni degli alunni avanzata dalla famiglia: l’uscita anticipata sarà consentita a condizione che siano gli stessi genitori, o un loro delegato maggiorenne, a prendere in consegna il discente.

Su ringrazia per la fattiva collaborazione.

Un caro saluto

 

Allegati: modulo uscita autonoma

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvana Coniglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

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